La cancellazione dal registro delle imprese conduce alla irreversibile estinzione dell'ente. Ciò pure in relazione alle passività di cui l’Erario non potrà più dunque richiedere il pagamento neppure al liquidatore, fatta salva la prova che costui abbia agito con dolo o colpa. (Cass. Civ., Sez. Trib., n. 22863 del 3 novembre 2011)

In tema di società di capitali la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo soltanto nell'ipotesi in cui tale incombente abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6. Detta norma, modificando l'art. 2495 cod.civ. previgente, ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione. Al nuovo testo dell'art. 2495 cod.civ. non può infatti essere attribuita natura interpretativa rispetto al testo antecedente alla Riforma del 2003, in mancanza di un'espressa previsione di legge. Da ciò discende che, non avendo la disposizione efficacia retroattiva, dovendo altresì tutelarsi l'affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all'epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate nel tempo che precede il 1° gennaio 2004 (momento dell'entrata in vigore della Riforma) l'estinzione opera solo a partire dalla predetta data.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il perno della pronunzia è costituito dalla riconosciuta efficacia novativa e non meramente interpretativa del nuovo testo dell'art. 2495 cod.civ.. A tale qualificazione della natura giuridica della novella non può che seguire la irretroattività della portata della norma, secondo il paradigma "tempus regit actum".

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