L. 8 luglio 2005, n. 137. Modifiche all'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere.
L. 8 luglio 2005, n. 137. Modifiche all'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere.
(G. U. n. 166 del 19-07-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
ART. 1
1. All'articolo 463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), è soppressa la parola «penale»;
b) al numero 3), sono soppresse le parole: «con la morte,»;
c) dopo il numero 3) è inserito il seguente:
«3-bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima».