L’offerta formale di pagamento del corrispettivo da parte del promittente alienante risulta necessaria ai fini della pronunzia ex art. 2932 cod.civ. solo quando il versamento del prezzo fosse stato previsto in via anticipata. (Cass. Civ., Sez. II, n. 24739 del 23 novembre 2011)

In tema di contratto preliminare di compravendita, ai fini dell’accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., l’offerta del pagamento del residuo prezzo della vendita deve essere effettuata formalmente soltanto nell’ipotesi in cui il contratto preliminare abbia previsto che il versamento del prezzo debba avvenire in un momento antecedente alla stipula dell’atto traslativo, mentre nella ipotesi di prevista contestualità, non è necessaria una offerta formale, essendo sufficiente la manifestazione dell’intendimento di adempiere la controprestazione, anche implicito, dovendosi osservare che l’offerta della prestazione può ritenersi implicita nella domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, considerato che la verificazione degli effetti traslativi della sentenza di accoglimento sostitutiva del non concluso contratto definitivo, deve essere necessariamente condizionata dal giudice all’adempimento della controprestazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La Corte chiarisce l'inutilità di un'offerta formale da parte del promissario acquirente ai fini dell'emanazione di una pronunzia costitutiva a favore di quest'ultimo che abbia agito contro il promittente alienante inadempiente.
Se infatti il (residuo) prezzo, come è d'uso, va pagato al promittente al momento della vendita, è sufficiente l'usuale prescrizione, portata dalla pronunzia ex art. 2932 cod.civ., che sottopone l'effetto traslativo alla condizione sospensiva il cui evento consiste nell'intervenuto pagamento del saldo.

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