L’indennizzo ex art. 936 c.c. spettante al coniuge che ha contribuito a costruire un immobile sul terreno di proprietà esclusiva dell’altro deve essere considerato credito di valore e non di valuta. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13603 del 30 maggio 2013)

Nel regime di comunione legale dei beni, la costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi sul suolo personale ed esclusivo di uno solo di essi, stante la operatività del regime dell'accessione, appartiene esclusivamente a quest'ultimo e non costituisce, pertanto, oggetto della comunione legale, ai sensi dell'art. 177, comma I, lett. a), c.c. In tali ipotesi la tutela del coniuge non proprietario opera non già sul piano del diritto reale, bensì sul piano obbligatorio, per cui competerà a questi un diritto di credito ai sensi dell'art. 936, comma II, c.c..Il credito vantato dal coniuge con effetto dell'incorporazione dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione di un immobile su suolo di proprietà esclusiva dell'altro coniuge è un credito di valore, corrispondente al valore di mercato dei materiali utilizzati e della manodopera impiegati nella realizzazione della costruzione stessa che resta di proprietà esclusiva del coniuge titolare del suolo, non avente natura pecuniaria e non essendo pertanto soggetto al principio nominalistico.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ancora una pronunzia sul consolidato orientamento inteso a porre in primo piano l'operatività del principio dell'accessione rispetto a quello della forza attrattiva dell'art.177 lett. a). Un ulteriore tassello ricostruttivo viene aggiunto all'ormai chiaro quadro del problema: il coniuge che ha contribuito all'edificazione non vanta un credito ancorato al principio nominalistico, bensì di valore, parametrato cioè all'effettivo incremento di ricchezza apportato per effetto dell'edificazione.

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