L’impugnazione delle deliberazioni condominiali deve essere formulata con atto di citazione. (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 8491 del 14 aprile 2011)

In tema di impugnazioni delle delibere condominiali, la norma di cui all'art. 1137 c.c. non ne disciplina la forma, onde deve ritenersi, in base ai principi generali, che esse vadano proposte con atto di citazione, in applicazione della regola dettata dall'art. 163 c.p.c., senza che, peraltro, la domanda di annullamento di una deliberazione proposta impropriamente con ricorso anziché con atto di citazione debba per ciò solo essere giudicata inammissibile, in quanto l'adozione della forma del ricorso non esclude l'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo di costituire, comunque, il rapporto processuale, senza lesione dei diritti della controparte.

Commento

(di Daniele Minussi)
Per l'affermazione del medesimo principio in grado d'appello, cfr. la recente Cass. Civ., Sez. II, 6412/11.

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