L’arretrato della "Conservatoria" non giustifica il mancato espletamento della visura da parte del notaio. (Cass. Civ., Sez. III, n. 22398 del 27 ottobre 2011)

In relazione alla inosservanza dell'obbligo di espletare la visura dei registri immobiliari in occasione di una compravendita immobiliare, il notaio non può invocare la limitazione di responsabilità prevista per il professionista dall'art. 2236 c.c. con riferimento al caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (nella specie per l'arretrato in cui versavano le Conservatorie all'epoca della stipula e per la necessità di esaminare le annotazioni provvisorie di cui al c.d. mod. 60), in quanto tale inosservanza non è riconducibile ad un'ipotesi di imperizia, cui si applica quella limitazione, ma a negligenza o imprudenza, cioè alla violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si riferisce ad un ambito temporale in cui ancora esisteva il c.d. "modello 60", vale a dire un registro cartaceo nel quale venivano annotate, in senso cronologico, le richieste di esecuzione delle formalità di iscrizione e trascrizione destinate poi ad essere riversate nel sistema informatizzato (che è invece consultabile su base nominativa).

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