L’amministratore del condominio non ha, difettando deliberazione assembleare che lo attribuisca, diritto ad un compenso ad hoc per la stipula di un contratto di appalto relativo ai lavori di manutenzione dell’immobile. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22313 del 30 settembre 2013)

Non sussiste il diritto dell’amministratore condominiale a ottenere un compenso ulteriore per la stipula del contratto di appalto per i lavori di manutenzione dell’immobile, dovendosi escludere la presunzione di onerosità del mandato affidatogli, laddove la delibera assembleare che lo incarica della stipula del negozio nulla dispone nel senso di compensi ulteriori e dovendosi dunque ritenere che detta attività rientri nella somma annuale forfettariamente prevista in favore del professionista interessato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Condivisibile l'esito decisionale della S.C.: il compito in esame deve reputarsi ricompreso nell'ambito del mandato professionale già globalmente conferito all'amministratore in quanto tale.

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