L’agevolazione prima casa non può essere revocata se il contribuente sia proprietario nello stesso Comune semplicemente di una quota "esigua" di altro immobile. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 21289 dell’8 ottobre 2014)

L'acquisto di una quota particolarmente esigua di un immobile, non comportando il potere di disporne come abitazione propria, non realizza l'intento abitativo, che è la finalità perseguita dal legislatore, ed è, sostanzialmente, assimilabile alla titolarità di immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il criterio è quello dell'idoneità di un immobile eventualmente già di proprietà di chi invoca le agevolazioni "prima casa" (che sia sito nello stesso Comune) a soddisfare le esigenze abitative dell'acquirente. Nel caso di specie si è ritenuto che l'essere proprietari di una quota del 5% di un altra abitazione non potesse comportare il potere di disporne come abitazione propria. Il vero problema rimane tuttavia irrisolto: fino a quale percentuale tale diagnosi della Corte sarebbe stata favorevole?

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