L’accreditamento in conto corrente equivale alla consegna della somma mutuata ai fini del perfezionamento del contratto. (Cass. Civ., Sez. III, n. 14270 del 28 giugno 2011)

Nel caso di mutuo fondiario, il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo. Nel caso di specie, si è avuto un accreditamento in conto corrente, idoneo a far insorgere in capo alla società mutuataria la disponibilità giuridica della somma, da considerarsi equipollente alla consegna ai fini del perfezionamento del mutuo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto il mutuo è un contratto "reale", perfezionandosi non già semplicemente con il raggiungimento del consenso tra le parti, essendo indispensabile l'ulteriore elemento costituito dalla consegna della cosa mutuata.
Importante si palesa in questo senso la pronunzia della S.C., che viene ad equiparare alla consegna "fisica" del denaro l'accreditamento della somma in conto corrente. Tradictio ficta?

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