L’accordo tra coniugi in sede di separazione (non recepito nell'accordo omologato) che prevede il trasferimento di immobili anche ai figli ha causa autonoma e natura solutoria e non si sostanzia in una donazione, non necessitando dell'atto pubblico ad substantiam actus. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 21736 del 23 settembre 2013)

Alle pattuizioni convenute dai coniugi prima del decreto di omologazione e non trasfuse nell'accordo omologato, può riconoscersi validità solo quando assicurino una maggiore vantaggiosità all'interesse protetto dalla norma (ad esempio concordando un assegno di mantenimento in misura superiore a quella sottoposta a omologazione), o quando concernano un aspetto non preso in considerazione dall'accordo omologato e sicuramente compatibile con questo in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, o quando costituiscano clausole meramente specificative dell'accordo stesso, non essendo altrimenti consentito ai coniugi incidere sull'accordo omologato con soluzioni alternative di cui non sia certa a priori la uguale o migliore rispondenza all'interesse tutelato attraverso il controllo giudiziario di cui all'art. 158 c.c. . Nella specie, la convenzione intervenuta tra i coniugi con la scrittura privata non può ritenersi nulla per carenza di forma prevedendo il trasferimento, a titolo gratuito, di un cospicuo patrimonio ai figli proprio perché garantiva, nel comune intento delle parti, l'interesse preordinato al conseguimento di un risultato solutorio degli obblighi di mantenimento dei figli gravante sui genitori, né appariva in contrasto con norme imperative di legge o con diritti indisponibili dei due coniugi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il formalismo dell'atto pubblico alla presenza di due testimoni è previsto dal combinato disposto degli artt.782 cod.civ., 47 legge notarile per le sole donazioni dirette. Esso non vale per quelle indirette, ai sensi dell'art.809 cod.civ., norma che non evoca, tra le disposizioni applicabili ad esse, quella relativa alla prescrizione formale. A maggior ragione non potrebbe richiedersi il vincolo della forma specifica prevista per le liberalità dirette all'atto, avente natura solutoria rispetto agli obblighi di mantenimento della prole) con il quale i coniugi si siano intesi, in vista della separazione personale, a disciplinare i loro rapporti ed a trasferire beni immobili ai figli.

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