L’accettazione di eredità è unica indipendentemente dal titolo della chiamata. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 264 dell’8 gennaio 2013)

Il vigente ordinamento giuridico non contempla due distinti ed autonomi diritti di accettazione dell'eredità, derivanti l'uno dalla devoluzione testamentaria e l'altro dalla legittima, ma prevede - con riguardo al patrimonio relitto dal defunto, quale che ne sia il titolo della chiamata - un unico diritto di accettazione, che, se non viene fatto valere, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal giorno dell'apertura della successione. Conferma di ciò è offerta dall’ art. 483, comma II, c. c., il quale attribuisce automatico rilievo ad un testamento scoperto dopo l'accettazione dell'eredità (pur limitando entro il valore dell'asse l'obbligo di soddisfare i legati ivi disposti), senza che esso debba essere a sua volta accettato.

Commento

(di Riccardo Menchetti)
Il fenomeno della delazione ereditaria è unitario: la pronunzia in esame non fa che ribadire questo principio, traendone le opportune conseguenze con riferimento al termine prescrizionale di cui all'art.480 cod.civ..

Aggiungi un commento