L’abilitazione all’accesso informatico non esclude il reato di accesso abusivo se questo è effettuato per finalità diverse rispetto a quelle consentite. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 4694 del 7 febbraio 2012)
Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall'art. 615-ter c. p., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del reato, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l'ingresso al sistema.