L’abilitazione all’accesso informatico non esclude il reato di accesso abusivo se questo è effettuato per finalità diverse rispetto a quelle consentite. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 4694 del 7 febbraio 2012)

Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall'art. 615-ter c. p., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del reato, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l'ingresso al sistema.

Commento

(di Daniele Minussi)
La vicenda trae origine dalla condotta di un soggetto appartenente all'arma dei Carabinieri che, sfruttando la possibilità di attingere ai dati del sistema SDI (sistema di indagine) ha attinto a notizie relative alla sfera privata dell'ex marito della propria convivente. Appare evidente che, indipendentemente dalla finalità per la quale l'accesso al sistema informatico è stato effettuato, è gravemente allarmante il comportamento di chi, disponendo per ragioni del proprio ufficio, dell'accesso ad un sistema informativo, ne fa un utilizzo diverso da quello istituzionalmente consentito, realizzando un'intollerabile intromissione nella sfera privata che merita ampiamente una sanzione penale.

Aggiungi un commento