L’ esclusione della responsabilità del proprietario per i danni derivanti dalla cosa in custodia (art.2051 cod.civ.) opera solo previa dimostrazione del caso fortuito. (Cass. Civ., Sez. III, n. 16422 del 27 luglio 2011)

Nel caso in cui un soggetto, assegnatario di un alloggio in regime di edilizia economico-popolare, si procuri danni fisici permanenti facendo le scale del palazzo prive di illuminazione per assenza del relativo impianto di energia elettrica, la responsabilità del danno derivante da insidia o trabocchetto ricade sull’ente proprietario dell’alloggio se e solo se su di esso incomba l’obbligo di vigilanza sulla cosa che abbia causato il detrimento. Tale accertamento deve essere effettuato dal giudice di merito e, in caso positivo, l’esclusione dalla responsabilità potrà essere invocata solo dimostrando la sussistenza del caso fortuito, mentre l’omissione dell’avviso che il conduttore deve effettuare al locatore riguarda esclusivamente le ipotesi di riparazione della cosa e non quelle di creazione ab initio di un dato impianto e, comunque, la descritta omissione potrà rilevare non già per negare l’addebito di responsabilità dell’ente proprietario, ma per ridurre il risarcimento.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il vero problema evocato dalla pronunzia in considerazione è quello dell'individuazione del soggetto gravato dell'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 cod.civ.. Nella fattispecie, trattandosi di alloggio di edilizia economico popolare, la questione di base era costituita dall'apprezzamento se o meno l'ente proprietario del fabbricato avesse la "custodia" del bene, con speciale riferimento al vano scale, ente comune, di un palazzo composto da appartamenti locati. Il punto nodale è che la Corte ha stabilito come la locazione delle singole unità immobiliari, pur trasferendo l'uso e il godimento del bene, non faccia venire meno il potere di controllo e di custodia in capo al proprietario e, parallelamente, l'apprezzamento in fatto dell'assenza del pulsante di accensione delle luci come "causa" dell'evento dannoso.

Aggiungi un commento