L’ esclusione definitiva dalla comunione legale di immobili e mobili registrati riguarda solo i beni destinati all’esercizio della professione e non quelli destinati all'esercizio dell'impresa costituita dopo il matrimonio. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 1523 del 2 febbraio 2012)

La natura giuridica e i limiti di efficacia della dichiarazione del coniuge non acquirente, partecipe all’atto di compravendita, può riguardare la destinazione del bene all’esercizio della professione dell’acquirente e in tal caso esprime la mera condivisione dell’intento altrui. Ne consegue che la successiva azione di accertamento della comunione legale sul bene acquistato implica soltanto la prova dell’effettiva destinazione del bene, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità dell’intento manifestato. Si tratta quindi di un accertamento, in punto di fatto, dell’effettiva strumentalità dell’immobile alla professione o all’esercizio dell’impresa costituita dopo il matrimonio da uno dei coniugi, con l’ulteriore corollario che in quest’ultimo caso i beni, inclusi quelli immobili, fanno parte della comunione legale se e nei limiti in cui sussistano alla data del suo scioglimento. Ne consegue che l’esclusione definitiva dalla comunione di immobili e mobili registrati, alle condizioni previste dall’articolo 179, II comma, c.c., riguarda infatti soltanto i beni destinati all’esercizio della professione (articolo 179, I comma, lettera d, c.c.), e non pure i beni destinati ad un’impresa costituita dopo il matrimonio: fattispecie diversa e non equiparabile, il cui regime è interamente regolato dall’articolo 178 c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tema, tormentato, rieccheggia quello della c.d. "rinunzia al coacquisto" di cui alla lettera f) dell'art.179 cod.civ.. Anche nell'ipotesi del bene destinato all'esercizio della professione, l'eventuale dichiarazione del coniuge non acquirente che in sede di atto acquisitivo abbia a dichiarare la propria acquiescenza alla peculiare destinazione del bene non possiede altro se non una valenza dichiarativa ed accertativa. Ne segue la possibilità che si dia prova, anche a distanza di tempo, della non corrispondenza alla realtà di una siffatta destinazione del bene, con speciale riferimento alla destinazione dello stesso non già all'esercizio della professione, bensì dell'impresa, come tale assoggettata, se costituirà successivamente al matrimonio, ad un ben diverso regime degli acquisti.

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