L’agente immobiliare non esegue gli accertamenti e le visure sull’immobile destinato alla vendita? Risponde dei danni. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 7178 del 10 aprile 2015)

Il mediatore professionale è tenuto all'obbligo di verificare tutte le informazioni a lui note e comunque acquisibili con l'uso della diligenza professionale del caso. Il mediatore, infatti, non può limitarsi a trasmettere informazioni non verificate, o peggio che si rifiutato di verificare. In caso di inadempimento, la colpa è presunta ed incombe sul mediatore l'onere di provare o l'inesistenza dell'inadempimento o l'inimputabilità a se medesimo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il mediatore immobiliare è tenuto ad accertarsi se quanto propone in vendita risulta gravato da formalità pregiudizievoli e, si potrebbe aggiungere, possiede i requisiti tecnici che sono comunicati dalla parte alienante. Se l'affare dunque "salta", l'agente immobiliare è tenuto a risarcire il danno al cliente che intendeva procedere all'acquisto e che se ne sia astenuto avendo, nella fattispecie concreta sottoposta all'attenzione dei giudici, scoperto l'esistenza di una procedura esecutiva avente ad oggetto la proprietà immobiliare in negoziazione.
L'aspetto più interessante della pronunzia qui in esame è tuttavia l'affermazione di un principio del tutto rilevante: colui che esercita l'attività di mediazione è infatti tenuto, ai sensi del principio generale di cui all'art.1759 cod.civ., a "comunicare alle parti le circostanze a lui note relativamente alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare". Si può ipotizzare dunque che il mediatore, nel momento in cui acquisisce l'incarico di vendita, debba esercitare una sorta di "due diligence" in riferimento non solo allo stato ipocatastale del bene, ma anche in relazione alle caratteristiche tecniche dello stesso.
Primo passo verso una "certificazione" immobiliare?

Aggiungi un commento