L'ipotesi di prescrizione ex art. 184 cod.civ. costituisce ipotesi speciale rispetto alla regola generale di cui all’art. 1442 cod.civ. che prevede un termine quinquennale per proporre l'azione di annullamento. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 10653 del 22 maggio 2015)

L'art. 184, comma II, c.c., il quale prevede, senza deroga alcuna, la prescrizione annuale dell'azione di annullamento degli atti di disposizione di beni immobili o mobili registrati compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro, costituisce una norma speciale rispetto alla regola generale di cui all'art. 1442 c.c., riguardante la prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento del contratto e la corrispondente imprescrittibilità della relativa eccezione, con la conseguenza che il principio quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum non è applicabile, neppure in via analogica, in materia di amministrazione dei beni della comunione legale tra coniugi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ma si tratta di un termine di prescrizione o di un termine di decadenza? Propende nel primo senso l'opinione dominante in giurisprudenza ( cfr. Cass.Civ.Sez.II, 1279/96 ; Cass.Civ.Sez.II, 7055/98 ). Sembrerebbe tuttavia più appropriato definire il termine come decadenziale. Ciò non tanto in relazione alla brevità di esso (che per l'appunto si contrappone al termine generale quinquennale di cui all'art. 1442 cod.civ.), quanto con riferimento alla sua natura perentoria, non ammettendosi cause di sospensione o di interruzione.

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