L'installazione di una canna fumaria sulla facciata condominiale non costituisce innovazione. (Tribunale di Trento, 16 maggio 2013)

L'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale non costituisce innovazione ex art. 1120 c.c., bensì una modifica della cosa che ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell'edificio e non ne alteri il decoro architettonico.

Commento

(di Daniele Minussi)
Due erano le questioni sottoposte al vaglio della Corte di merito in riferimento all'installazione della canna fumaria servente rispetto ad una stufa a a pellet. La prima legata alla natura dell'intervento (innovazione ovvero semplice modifica dell'ente comune che ciascun condomino può apportare a proprie spese e che non esclude una pari fruizione da parte degli altri condomini). La seconda implicante la valutazione dell'eventuale pregiudizio al decoro architettonico ed alla stabilità dell'edificio. Il Tribunale ha valutato l'intervento escludendone sia la natura innovativa, sia quella pregiudizievole sotto il riferito profilo.

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