L'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto di un atto di disposizione non determina il venir meno della praticabilità dell'azione revocatoria ordinaria, neppure quando l'escussione della garanzia importasse l'esaurimento del valore del bene. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 7405 del 23 marzo 2017)

In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come ''eventus damni'' (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria.

Commento

(di Daniele Minussi)
Può l'ipoteca iscritta sul bene e tale da assorbirne il valore determinare una valutazione negativa circa l'assoggettamento ad azione revocatoria dell'atto con il quale si disponga del bene, sottraendolo alla garanzia generica costituita dai beni del debitore? La risposta della S.C. è negativa: infatti nel futuro, una volta estinto, magari ratealmente, il debito a presidio del quale l'ipoteca era stata iscritta, la portata della garanzia si ridimensionerebbe, lasciando spazio ad un valore apprezzabile per il creditore dell'alienante (cfr., in senso conforme, Cass. Civ., sez. III 2015/16793).

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