Iscrizione di ipoteca giudiziale sull'immobile oggetto della vendita. Cancellazione del pignoramento susseguente, ma non dell'ipoteca. Responsabilità del notaio. (Appello di Roma, Sez. III, sent n. 1673 del 13 marzo 2017)

In tema di responsabilità professionale del notaio, nel caso in cui l’atto riguardi la compravendita di un immobile gravato da un’iscrizione pregiudizievole, la sola menzione di tale iscrizione nell’atto di compravendita non esaurisce l’attività cui è tenuto il notaio, in quanto limitata ai rapporti interni fra le parti, con la conseguenza che il notaio deve indicare il contenuto e i possibili risvolti dell’iscrizione riguardante il bene negoziato, fino a esprimere anche lo sfavore alla stipula dell’atto ove ciò risponda all’interesse del cliente, al quale, in caso contrario, deve essere richiesto uno specifico atto di esonero da responsabilità.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia deve essere oggetto di esame attento, altrimenti risultando fuorviante. La responsabilità del notaio il quale, pur avendo citato correttamente in atto l'esistenza della formalità pregiudizievole nonchè l'estinzione del pignoramento, non abbia parallelamente dissuaso il compratore dalla stipula dell'atto ovvero non si sia fatto esonerare con apposita dichiarazione riguarda la concretizzazione delle possibili conseguenze pregiudizievoli di una siffatta situazione giuridica. Occorre a tal riguardo fare presente che, nel caso di specie, veniva successivamente notificato al venditore un atto di precetto da parte del creditore ipotecario, così "riavviandosi" la procedura esecutiva in forza dell'ipoteca non cancellata, della quale si avvaleva il creditore che non aveva (ancora) rilasciato il necessario assenso alla cancellazione. Il tutto a fronte dell'esplicita assunzione dell'incarico di procedere alla cancellazione ipotecaria da parte del notaio. Insomma: un'ipotesi del tutto peculiare.

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