Ipoteca per crediti eventuali. Ipoteca per credito futuro? (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 18325 del 27 agosto 2014)

In materia di contratti bancari, è da escludere che la violazione dell'onere della forma scritta si abbia con la stipulazione per iscritto di clausole del contratto di mutuo fondiario e dell'atto di erogazione e quietanza, con le quali le parti abbiano previsto l'eventualità dell'utilizzo, da parte dell'istituto mutuante, di provvista in valuta estera raccolta mediante assunzione di un prestito in ECU, onde regolare, in tale eventualità, le singole semestralità di ammortamento del mutuo. In tal caso, non può parlarsi di recepimento del contenuto di un diverso contratto non sottoscritto dalla parte mutuataria, ma dell'assunzione dello stesso a presupposto del mutuo, allo scopo di variare, secondo fattori oggettivi, pur se aleatori, le condizioni del contratto di mutuo, così come in quest'ultimo convenute.
La specialità soggettiva della ipoteca, espressamente affermata dall'art. 2809 c.c., indica che per la validità del vincolo ipotecario sono necessarie l'individuazione del credito garantito e la specificazione della somma dovuta e costituisce un naturale completamento del principio della determinatezza della garanzia, a significare che la legge non consente al creditore di estendere il vincolo ipotecario a un credito diverso da quello garantito. La specificazione della somma per la quale l'ipoteca è iscritta segna il limite della garanzia, vale a dire quello oltre il quale non opera più il diritto di prelazione, e non si identifica con l'importo del credito garantito.
Deve escludersi la possibilità di un'ipoteca per crediti meramente futuri che non hanno fondamento in un rapporto già in essere, mentre deve ammettersi, a norma dell'art. 2852 c.c., la costituzione di ipoteca per crediti eventuali, che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, a condizione che il titolo ne individui gli estremi.(Nella specie la S.C. ha ritenuto l'ipoteca validamente concessa, in relazione ad un contratto di mutuo fondiario, a garanzia di tutte le obbligazioni, principali ed accessorie, nascenti dallo stesso contratto, così come l'obbligazione di corrispondere la maggiorazione dovuta per il rischio cambio in riferimento ad obbligazioni in valuta estera).

Commento

(di Daniele Minussi)
E' evidente che ogni situazione incerta ed eventuale evoca una ricognizione futura circa la verificazione della situazione stessa, ma vi è una radicale distinzione tra ipoteca per un credito futuro ed ipoteca per un credito che sia condizionato. Soltanto in questa seconda ipotesi la garanzia sorge validamente, in quanto ha a che fare con un rapporto giuridico già esistente, seppure l'insorgenza del credito sia legata alla verificazione di fatti oggettivi che debbano aver luogo in un tempo susseguente. Pertanto è valida la garanzia ipotecaria che sia costituita in relazione ad un'obbligazione (attuale) la cui insorgenza e sostanza sia da porre in relazione ad un evento futuro, quale il tasso di cambio tra la valuta in cui è stato denominato il finanziamento e quella di riferimento.

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