Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. (L. 23 marzo 2016, n. 41)

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ed è in vigore dal 25 marzo 2016, la nuova normativa sugli omicidi stradali, L. 23 marzo 2016, n. 41, recante "Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274".
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Commento

(di Daniele Minussi)
E' legge la tormentata normativa intesa a colpire i pirati della strada.
Non era in questione la necessità di una differente considerazione della gravità dei casi di sinistri stradali in cui, a fronte della antigiuridicità della condotta di chi li ha cagionati e delle conseguenze letali sulle vittime della condotta gravemente colposa del danneggiante, costui era colpito da sanzioni penali sentite come inappropriate. Non sarebbe bastata la maturazione di una differente sensibilità della giurisprudenza? Era indispensabile un intervento normativo volto a distinguere la circolazione automobilistica negligente come eziologia autonoma del reato di omicidio? A quando una legge sull' "omicidio montano" in relazione alle morti cagionate dall'imperita condotta di chi "taglia" il manto nevoso a monte dello sciatore oppure sull' "omicidio marino" per chi conduce fuoribordo imprudentemente e cagiona la morte di un nuotatore?

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