Intrasmissibilità del retratto successorio e successione nel diritto controverso. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 17673 del 16 ottobre 2012)

Il principio dell'intrasmissibilità del diritto di prelazione fra coeredi, previsto dall'art. 732 c.c., non impedisce che, una volta esercitato il riscatto, con instaurazione del relativo giudizio, la domanda conservi i propri effetti, nonostante la sopravvenuta morte del retraente, la quale implica la successione nel processo dei suoi eredi, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.

Commento

(di Daniele Minussi)
Un conto è sancire l'intrasmissibilità mortis causa del diritto di riscatto di cui all'art.732 cod.civ., altra cosa è il subingresso degli eredi del retraente defunto nel rapporto processuale relativo ad una domanda di riscatto già giudizialmente proposta.
In altri termini, se l'avente diritto alla prelazione del coerede venisse meno prima dell'eventuale esercizio di esso, i di lui eredi non subentrerebbero nella relativa situazione soggettiva attiva. Una volta invece che l'avente diritto alla prelazione avesse proposto la domanda giudiziale, il venir meno di costui determinerebbe la successione nel processo dei suoi eredi.

Aggiungi un commento