Intervento di chirurgia estetica cui segua un esito peggiorativo: rilevanza della prestazione del consenso informato. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 12830 del 6 giugno 2014)

Quando ad un intervento di chirurgia estetica consegua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o ad attenuare, all’accertamento che di tale possibile esito il paziente non era stato compiutamente e scrupolosamente informato consegue ordinariamente la responsabilità del medico per il danno derivatone, quand’anche l’intervento sia stato correttamente eseguito. La particolarità del risultato perseguito dal paziente e la sua normale non declinabilità in termini di tutela della salute consentono infatti di presumere che il consenso non sarebbe stato prestato se l’informazione fosse stata offerta e rendono pertanto superfluo l’accertamento, invece necessario quando l’intervento sia volto alla tutela della salute e la stessa risulti pregiudicata da un intervento pur necessario e correttamente eseguito, sulle determinazioni cui il paziente sarebbe addivenuto se dei possibili rischi fosse stato informato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Una cosa è porre in essere un intervento chirurgico necessario alla salute di un paziente, altra cosa è operare soltanto per rimediare ad un inestetismo. In quest'ultima ipotesi la posizione del chirurgo si manifesta come maggiormente delicata, sotto il profilo dell'acquisizione del consenso informato da parte del paziente. Costui infatti deve prendere atto di tutti i rischi che può correre, con speciale riferimento a quello di un peggioramento estetico, vale a dire non solo della sostanziale inutilità di quanto si accinge a subire, ma addirittura della dannosità di un trattamento agevolmente evitabile. Quando si dice.... "non l'ha prescritto il medico".

Aggiungi un commento