Interpretazione del novellato art. 2438 cod.civ.: a quali condizioni è ammissibile procedere a nuovo aumento di capitale sociale? (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 25731 del 1 dicembre 2011)

In tema di emissione di nuove azioni, l’art. 2438 c.c., anche prima della riforma del diritto societario, va inteso nel senso che è la sola esecuzione della deliberazione di aumento del capitale a dover essere subordinata alla liberazione delle azioni emesse in seguito ad un precedente aumento e non già la mera deliberazione assembleare avente ad oggetto quello ulteriore. Tale opzione interpretativa, che trova una prima conferma già sul piano letterale della disposizione previgente in quanto il termine “emissione” si attaglia maggiormente alla fase della sottoscrizione e della attribuzione dei titoli che non a quella della deliberazione dell’aumento, nonché nella ratio, che è quella di evitare il ricorso ad ulteriori forme di finanziamento quando può essere utilizzato il capitale già giuridicamente disponibile, ne trova una ulteriore di decisivo spessore nella modifica dell’art. 2438 c.c. operata con il D.Lgs. n. 6/2003.

Commento

(di Daniele Minussi)
La decisione chiarisce che non è proibito deliberare l'aumento del capitale sociale quand'anche le azioni precedentemente emesse e sottoscritte non fossero state liberate (non essendosi cioè proceduto da parte degli amministratori a richiamare le somme tutte cui i soci si erano obbligati a far fronte in relazione alle azioni sottoscritte da ciascuno). Ciò che non si può fare è procedere all'esecuzione dell'aumento novellamente deliberato (con la sottoscrizione e l'esecuzione dei versamenti) prima di aver provveduto a definire gli obblighi scaturenti dalle precedenti sottoscrizioni.

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