Interpretazione contro l’autore della clausola nel contratto assicurativo. (Cass. Civ., Sez. III, n. 17792 del 30 agosto 2011)

Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite su un modulo predisposto dallo assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutica posto dallo art.1370 c.c. e pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole allo assicuratore medesimo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il canone interpretativo di cui all'art. 1370 cod.civ. consiste nella cosiddetta "interpretatio contra stipulatorem" in funzione del quale, quando una clausola risulti dubbia, deve essere interpretata in maniera più sfavorevole alla parte che l'ha predisposta (quasi una sorta di "punizione" per aver congegnato un testo poco chiaro, al presunto scopo di trarne vantaggio a sfavore del contraente che vi soggiace).

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