Interposizione fittizia di persona: prova dell’accordo simulatorio per il terzo. E' tale il coniuge in regime di comunione legale dei beni? (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 13634 del 2 luglio 2015)

In tema di compravendita di immobile, la prova dell'interposizione fittizia di persona è soggetta ai limiti di cui all'art. 1417 c. c., rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa, sicché l'accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni, se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l'illiceità del negozio dissimulato. Ne consegue che il coniuge in regime di comunione legale, estraneo all'accordo simulatorio, è terzo legittimato a far valere la simulazione con libertà di prova rispetto all'acquisto di un bene non personale effettuato dall'altro coniuge durante il matrimonio con apparente intestazione a persona diversa, atteso che tale simulazione impoverisce il patrimonio della comunione legale, sottraendogli il diritto previsto dall'art. 177, lett. a), c. c..

Commento

(di Daniele Minussi)
E' possibile per il coniuge in regime di comunione legale dei beni dar conto mediante presunzioni della natura simulata dell'atto con il quale l'altro coniuge ha in ipotesi intestato simulatamente ad un terzo un bene che avrebbe fatto capo alla comunione? L S.C. risponde affermativamente al quesito (cfr., per un precedente, Cass. Civ., Sez. II, 1737 del 24 gennaio 2013) , qualificando la moglie che aveva intentato causa al marito quale terza ai fini della prova, come tale esentata dai rigori probatori di cui all'art.1417 cod.civ.. D'altronde non si vede come la coniuge avrebbe potuto procurarsi una copia della controdichiarazione scritta attestante l'interposizione fittizia di persona.

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