Interposizione fittizia di persona: prova dell’accordo simulatorio per il terzo. E' tale il coniuge in regime di comunione legale dei beni? (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 13634 del 2 luglio 2015)
In tema di compravendita di immobile, la prova dell'interposizione fittizia di persona è soggetta ai limiti di cui all'art. 1417 c. c., rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa, sicché l'accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni, se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l'illiceità del negozio dissimulato. Ne consegue che il coniuge in regime di comunione legale, estraneo all'accordo simulatorio, è terzo legittimato a far valere la simulazione con libertà di prova rispetto all'acquisto di un bene non personale effettuato dall'altro coniuge durante il matrimonio con apparente intestazione a persona diversa, atteso che tale simulazione impoverisce il patrimonio della comunione legale, sottraendogli il diritto previsto dall'art. 177, lett. a), c. c..