Intermediazione finanziaria: gli obblighi informativi e la nullità ex art.23 TUF. (Appello di Cagliari, sez. dist. Sassari, 13 febbraio 2015)

Una lettura sistematica della normativa di intermediazione finanziaria impone di mantenere sullo stesso piano di tutela la sanzione di nullità testuale sancita dall’art. 23 TUF all’inosservanza dell’obbligo di consegnare il documento (scritto) sui rischi: a protezione dell’interesse pubblico alla regolarità del sistema finanziario è prescritta l’adozione di una fase documentale complessa che costituirà il titolo del successivo sviluppo negoziale, concretantesi nei singoli ordini di investimento, e che deve necessariamente precederlo, quale “obbligo legale di fattispecie”.
L’inosservanza di tali prescrizioni è causa di invalidità dell’intera operazione, che rimane privata del presupposto necessario a renderla conforme al paradigma legale proprio nel momento della formazione dell’accordo contrattuale.
Il dovere informativo si esplica invero su un duplice piano: quello generale, di tipo preventivo, che vige al momento della stipulazione del contratto quadro, e quello specifico, relativo all’adeguatezza della singola operazione rispetto al profilo del risparmiatore che l’intermediario ha l’obbligo di individuare. Sia che si voglia ipotizzare una specie di nullità virtuale, a norma dell’art. 1418, comma I, c.c., sia che si voglia inquadrare l’invalidità nella mancata formazione dell’accordo (consapevole), ai sensi dell’art. 1418, comma II, c.c., deve ritenersi che il primo dovere attiene senz’altro alla validità del contratto, mentre il secondo riguarda l’adempimento dello stesso.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'art.23 TUF prevede un onere formale piuttosto stringente: i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento devono infatti essere redatti per iscritto e un esemplare deve essere consegnato ai clienti. L'inosservanza di tale prescrizione cagiona la nullità del contratto (nullità "di protezione", dunque relativa, che può essere fatta valere soltanto dal cliente). Ebbene: la regola in parola vale anche in relazione ai singoli ordini di acquisto dei titoli e non soltanto in riferimento al c.d. "contratto quadro" in base al quale vengono negoziati i singoli ordini di acquisto e di vendita. Il prospetto che vale ad informare il risparmiatore dei pericoli connessi con l'investimento deve essere consegnato al momento del perfezionamento, diversamente essendo la negoziazione colpita da nullità.

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