Interest rate swaps: quale responsabilità per l’intermediario finanziario? L'affare "derivati" e l'opacità degli strumenti utilizzati: quando la struttura del "prodotto" costituisce una mera scommessa e non una protezione. (Tribunale di Milano, Sez. VI, sent. n. 10049 del 13 settembre 2016)
In tema di contratti interest rate swap l’intermediario finanziario deve essere condannato a risarcire l’investitore per la carenza di prova dell’idoneità ex ante del contratto a svolgere la funzione - quanto meno prevalente - di copertura dai rischi di fluttuazione dei tassi d’interesse del finanziamento concesso da una banca a una società controllata mentre la consulenza tecnica d’ufficio ha rilevato una finalità dell’ interest rate swap prevalentemente speculativa rispetto all’andamento del tasso d’interesse: da tale rilievo discende l’affermazione della responsabilità di detto intermediario per i danni subiti dall’investitore dovendosi sottolineare un'altra responsabilità per la presenza nel contratto di costi occulti e per la mancata predeterminazione dei criteri di calcolo del mark to market.