Interest rate swaps: quale responsabilità per l’intermediario finanziario? L'affare "derivati" e l'opacità degli strumenti utilizzati: quando la struttura del "prodotto" costituisce una mera scommessa e non una protezione. (Tribunale di Milano, Sez. VI, sent. n. 10049 del 13 settembre 2016)

In tema di contratti interest rate swap l’intermediario finanziario deve essere condannato a risarcire l’investitore per la carenza di prova dell’idoneità ex ante del contratto a svolgere la funzione - quanto meno prevalente - di copertura dai rischi di fluttuazione dei tassi d’interesse del finanziamento concesso da una banca a una società controllata mentre la consulenza tecnica d’ufficio ha rilevato una finalità dell’ interest rate swap prevalentemente speculativa rispetto all’andamento del tasso d’interesse: da tale rilievo discende l’affermazione della responsabilità di detto intermediario per i danni subiti dall’investitore dovendosi sottolineare un'altra responsabilità per la presenza nel contratto di costi occulti e per la mancata predeterminazione dei criteri di calcolo del mark to market.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ormai non è più una novità: quante volte negli anni che intercorrono dal c.d. "Lehman moment" ad oggi ci siamo imbattuti in architetture finanziarie derivate che, lungi dal proteggere il cliente al quale erano stati proposti per "coprirsi" da specifici rischi (nel caso di specie da quello del rialzo dei tassi di interesse), si sono trasformati in autentiche trappole? Nella fattispecie la messa a fuoco della struttura del contratto, ne aveva evidenziato non solo l'inettitudine ex ante a coprire dal "rischio tassi", ma anche la non corrispondenza alle concrete esigenze del cliente. La passività facente capo a costui infatti era connotata da una concreta struttura finanziaria (tasso, durata, scadenza delle singole rate di ammortamento) in relazione alla quale l'interest rate swap sarebbe stato da configurare, adeguandolo alle progressive scadenze. La mancata prova di aver agito secondo gli obblighi di cui all'art.23 Tuf comporta la responsabilità dell'intermediario finanziario e la sua condanna al risarcimento del danno.

Aggiungi un commento