Insufficienza della mera quietanza ad integrare il requisito della forma scritta in riferimento ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 5158 del 30 marzo 2012)

Nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, ad integrare l'atto scritto, richiesto ad substantiam, non è sufficiente un qualsiasi documento, ma occorre che lo scritto
contenga la manifestazione di volontà di concludere il contratto e sia posto in essere dalle parti al fine specifico di manifestare tale volontà. Ne consegue che non vale ad integrare la
necessaria forma scritta una dichiarazione di quietanza (nella specie, relativa al ricevimento di una caparra), la quale presuppone il contratto e dà la prova dell'avvenuto pagamento, ma non pone in essere il contratto stesso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Può bastare una quietanza rilasciata per iscritto comprovante l'intervenuto pagamento del prezzo per integrare il requisito formale di cui all'art. 1350 cod.civ.?
La risposta, negativa, è del tutto condivisibile. La forma deve rivestire causa ed oggetto del contratto che abbia ad oggetto diritti reali immobiliari e sicuramente la mera quietanza, ancorchè indice dell'intervenuta negoziazione, non integra gli estremi formali richiesti dalla legge, al più dando conto del perfezionamento di un atto nullo per carenza di formalismo ad substantiam.

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