Inidoneità dell'immobile già di proprietà nello stesso Comune e spettanza dei benefici fiscali "prima casa" a fronte dell'acquisto di altro alloggio. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 2278 del 5 febbraio 2016)

Ai fini della fruizione delle agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, ex art. 1, comma 2, D.L. n. 16/1993, il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione, sussiste ogni qualvolta l'acquirente possieda un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia. L'inidoneità dell'alloggio già posseduto, rilevante nei termini di cui innanzi, deve essere valutata dal punto di vista soggettivo del compratore, in relazione alle esigenze abitative del suo nucleo familiare. (Nel caso concreto non è censurabile l'accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito nella parte in cui ha escluso la inidoneità dell'alloggio già posseduto dal contribuente, non potendo certo equivalere a inidoneità abitativa la dedotta scomodità di figli di sesso diverso di dover dormire nella medesima camera).

Commento

(di Daniele Minussi)
Non è sufficiente la mera scomodità dell'alloggio già di proprietà di chi intende, nello stesso Comune, acquisirne un altro fruendo delle agevolazioni "prima casa". In altri termini pur avendo un figlio ed una figlia non è certo deducendo il fatto di non avere a disposizione una stanza individuale per ciascuno di loro che si perviene ad una diagnosi di "inidoneità" del bene che già si possiede nello stesso Comune, situazione che pertanto risulta preclusiva in ordine al conseguimento delle predette agevolazioni. La situazione di inidoneità deve essere valutata in concreto, sulla scorta delle effettive esigenze della famiglia.

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