Inibitoria ex art. 140 del codice del consumo: la Banca deve smettere di negare la restituzione di somme indebitamente percepite con la capitalizzazione trimestrale anatocistica degli interessi. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 10713 del 24 maggio 2016)

Deve ritenersi legittimo il provvedimento del giudice del merito che dopo l’azione proposta dall’associazione di consumatori inibisce alla banca di continuare a rifiutarsi di restituire alla propria clientela le somme indebitamente percepite con la capitalizzazione trimestrale degli interessi, dovendosi ritenere che se è vero che il concetto di inibitoria potrebbe evocare l’idea di una condotta avente un contenuto negativo (di “non fare”), non si può dubitare che, nel caso in cui la violazione dei diritti dei consumatori e degli utenti sia attuata con una condotta omissiva mediante il rifiuto di riconoscere un diritto, l’imposizione di un facere costituisce uno strumento necessario e consentito, in base al quale il giudice può anche adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni.

Commento

(di Daniele Minussi)
Due negazioni affermano: così bene ha deciso la corte di merito che ha pronunziato l'inibitoria a carico dell'istituto di credito che ricusava di restituire gli interessi anatocistici indebitamente percepiti. Nel caso di specie, l'azione collettiva dei consumatori contro la banca che aveva percepito gli interessi in base alla clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale, nulla ai sensi dell'art. 1283 cod.civ., era stata proposta ai sensi dell'art.140 del codice del consumo (t.u. 2005 n.206). Secondo la difesa dell'istituto di credito l'inibitoria sarebbe stata soltanto apparentemente diretta ad ottenere una condotta di non facere, sostanziandosi in un'imposizione positiva (la restituzione delle somme indebitamente percepite).

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