Infiltrazioni di acqua nel box auto: inadempimento del venditore, garanzia per vizi e risoluzione della vendita. (Appello di Milano, Sez. IV, sent. n. 1143 del 17 marzo 2017)

Deve essere risolta la compravendita immobiliare inerente il box auto rivelatosi inidoneo all’uso per infiltrazioni d’acqua all’esito della consulenza tecnica d’ufficio a nulla rilevando che i vizi della cosa venduta non siano coevi alla consegna del bene ma si siano manifestati in epoca successiva, dovendosi ritenere che la tempistica della manifestazione del vizio non può prescindere dalla natura del bene e che nella specie i vizi riguardano un immobile destinato per sua natura a lunga durata: ne consegue che il difetto di impermeabilizzazione causato da una situazione dei luoghi preesistente e coeva alla costruzione vendita non può che risolversi in un vizio originario, essendo facilmente prevedibile che la condizione di interrato avrebbe verosimilmente prodotto umidità ed infiltrazioni prevenibili nel lungo termini solo con adeguate tecniche isolanti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie le infiltrazioni di acqua nel box interrato, tali da renderlo inutilizzabile, si erano manifestato ben quattro anni dopo la stipula della compravendita dell'immobile allora di nuova costruzione. Alla segnalazione dell'insorgenza del problema relativo alle infiltrazioni l'impresa aveva tentato di rimediare ponendo in essere alcuni accorgimenti ed opere. Esse, sotto il profilo giuridico, sono state reputate novative rispetto all'obbligazione precedente, determinando il superamento del termine prescrizionale e decadenziale peculiari della compravendita, ciò che ha condotto alla risoluzione della stessa per inadempimento. Cfr. sul punto Cass. Civ. Sez. Unite, 13294/05.

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