Inderogabilità del vincolo di destinazione per gli spazi destinati a parcheggi. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 28345 del 18 dicembre 2013)

L'art. 18 della legge n. 765/1967, il quale prescrive che nelle nuove costruzioni e nelle aree di pertinenza delle stesse devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione, pone un vincolo pubblicistico di destinazione che non può subire deroga negli atti privati di disposizione degli spazi stessi, le cui clausole difformi sono perciò sostituite di diritto dalla norma imperativa. Né tale principio è stato modificato dall'art. 26, comma IV, della legge n. 47/1985, che, nello stabilire che gli spazi in questione costituiscono pertinenze delle costruzioni ai sensi degli artt. 817, 818 e 819 c.c., non ha portata innovativa, ma ribadisce soltanto che, anche se le aree di parcheggio possono essere oggetto di separati atti e rapporti giuridici, il vincolo non viene meno, in quanto la pertinenza, pur gravata da un diritto reale a favore di terzi, continua ad assolvere la propria funzione accessoria, esclusivamente a vantaggio della cosa principale.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. ribadisce il noto orientamento in base al quale il vincolo di cui all'art.18 della c.d. "legge ponte" del 1967 possiede natura pubblicistica ed inderogabile che non è stata fatta venir meno per effetto del IV comma della l.47/85. La peculiarità della pronunzia è costituita dall'applicazione della sanzione della nullità parziale dell'atto con il quale sia negato il vincolo tra unità immobiliare ed autoparcheggio quand'anche si tratti di donazione.

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