Indennità ex art.34 legge 392/1978: valenza della clausola che esclude l’attività a contatto con il pubblico ed espressa indicazione nel contratto di locazione di un'attività che detto contatto postula indispensabilmente. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 2659 del 5 febbraio 2013)

Deve ritenersi inefficace oppure nulla, la clausola del contratto di locazione dell’immobile a uso non abitativo la quale da una parte esclude l’utilizzo del bene per attività a contatto con il pubblico e dall’altra ne autorizza l’adibizione ad attività che invece detto contatto comunque prevedono secondo l’esperienza comune, come ad esempio l’officina per autoriparazioni, dovendosi ritenere detta clausola elusiva dell’obbligo dell’indennità di avviamento a carico del locatore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Appare del tutto evidente la gravosità, per il locatore, della prescrizione dell'art.34 della legge 392/1978 ai sensi del quale, in tema di locazioni per uso diverso da quello abitativo, è imposta la corresponsione di un'indennità per perdita di avviamento commisurata ad un multiplo da 18 a 21 canoni mensili ogniqualvolta abbia luogo la cessazione del vincolo contrattuale per volontà del locatore stesso.
E' chiaro che, nella direzione di escludere l'insorgenza di tale obbligo, sarebbe ben possibile convenire tra le parti una clausola in base alla quale il conduttore si obbligasse a svolgere nei locali oggetto del contratto attività che non importassero contatti con il pubblico.
Ciò che tuttavia non si può fare, "per la contradizion che nol consente", è inserire tale pattuizione e, ad un tempo, dar atto che l'unità immobiliare "viene concessa in locazione ad uso autofficina". A meno che non si tratti di un'autofficina... virtuale.

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