Inammissibilità di una revoca tacita della rinunzia all’eredità. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 21014 del 12 ottobre 2011)

Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c. in tema di rinunzia all'eredità, la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati, l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e inserimento nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile.

Commento

(di Daniele Minussi)
La revoca della rinunzia all'eredità è consentita dall'art.525 cod.civ..
Ma in che cosa consiste? In effetti essa si sostanzia in null'altro se non in una accettazione susseguente alla revoca, praticabile in quanto l'eredità non sia stata nel frattempo acquisita da altri chiamati (in subordine).
Stando così le cose, se cioè è vero che la revoca della rinunzia altro non è se non una accettazione susseguente, praticabile alle condizioni di cui sopra, allora pare che il vero problema consista nell'accertare se eventualmente abbia avuto luogo prima della accettazione del rinunziante l'acquisto dell'eredità da parte dei chiamati in subordine. La questione potrebbe essere assai spinosa quando si trattasse di mettere a fuoco atti che integrassero gli estremi della semplice accettazione tacita. In altri termini: perchè dovrebbe essere esclusa un'accettazione tacita del rinunziante quando nessun altro chiamato in subordine avesse accettato, magari anche semplicemente in maniera tacita?

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