Inadempimento reiterato, decadenza dal beneficio del termine e stato di insolvenza. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24330 del 18 novembre 2011)

Il mero inadempimento di un'obbligazione non può, di per sé, dimostrare lo stato d'insolvenza, né il ritardo nel pagamento di alcune cambiali è sufficiente a giustificare la decadenza del debitore dal beneficio del termine, prevista dall'art. 1186 c.c., né, infine, il mero inadempimento di un'obbligazione dimostra una situazione di dissesto economico tale da impedire al debitore di far fronte ai propri impegni. In particolare, avuto riguardo alle ipotesi di pagamenti rateali, il mancato pagamento di alcune rate scadute non è dimostrativo di uno stato d'insolvenza rilevante ai sensi dell'art. 1186 c.c.. Dimostrano, invece, uno stato d'insolvenza sia l'emissione di svariati decreti ingiuntivi a carico del debitore per importo rilevante sia la domanda da parte del debitore di essere ammesso alla procedura di amministrazione controllata.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il problema è quello del rinvenimento di una soglia a partire dalla quale l'inadempimento venga a sostanziare lo stato di insolvenza (che, giova rammentare, si ha quando il debitore non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni). Va poi rilevato come di per sè non ci sia neppure coincidenza tra condotta reiteratamente inadempiente, tale cioè da legittimare la decadenza dal beneficio del termine di cui all'art.1186 cod.civ., ed il predetto stato di insolvenza che parrebbe dunque essere qualificato da una strutturale inettitudine a far fronte ai propri debiti. Colui che reiteratamente non paga una rata di un debito rateale potrebbe ben decadere dal beneficio del termine, quand'anche la sua situazione non fosse di insolvenza.

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