Inadempimento del notaio e responsabilità. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 3657 del 14 febbraio 2013)

Costituisce approdo esegetico pacifico nella giurisprudenza che, per il notaio richiesto della preparazione e della stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e della disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei pubblici registri, attraverso la loro visura, rappresenta, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall’incarico conferitogli dal cliente, di talché l’inosservanza dello stesso, da luogo a responsabilità ex contractu del notaio medesimo per inadempimento della prestazione d’opera intellettuale demandatagli. Pertanto, l’azione di responsabilità contrattuale nei confronti del professionista che ha violato i propri obblighi può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato. Ai fini dell’accertamento di tale danno è dunque necessario valutare se il cliente avrebbe, con ragionevole certezza, potuto conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il notaio avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quello della ipotetica condotta alternativa lecita è un canone ermeneutico noto anche nella disciplina penalistica onde verificare, sotto il profilo della efficienza della condotta (soprattutto omissiva) dell'agente, se costui possa essere considerato causa dell'evento lesivo.
Nella specie la S.C. ha cassato la pronunzia della Corte di merito che aveva mandato esente da responsabilità il notaio che non aveva compiuto le visure nell'occasione di una compravendita immobiliare sulla scorta del preesistente vincolo intercorrente tra le parti e fondato su contratto preliminare. Come dire: "tanto le parti erano già obbligate a concludere la vendita in ogni caso, dato il precedente contratto già concluso e che le vincolava".

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