Imposta complementare: a differenza rispetto a quella principale non è consentito che l’avviso di accertamento sia destinato anche al notaio rogante. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 2403 del 31 gennaio 2017)

Deve ritenersi che quando l’imposta pretesa dall’amministrazione è complementare, come ad esempio la maggiore imposta derivante dall’attività di accertamento sostanziale sugli atti di trasferimento di beni immobili o sulle cessioni d’azienda volta a rettificare il valore dichiarato nell’atto, detta natura non consente di emettere l’avviso di liquidazione nei confronti del notaio rogante, in quanto, pur essendo indicato tra i soggetti obbligati in solido al pagamento dell’imposta principale, la sua responsabilità non si estende tuttavia al pagamento dell’imposta complementare e suppletiva di registro.

Commento

(di Daniele Minussi)
A dire il vero nessun dubbio si poneva circa la conclusione alla quale è pervenuta la S.C. con la pronunzia che si annota. Poichè l'imposta complementare risulta dovuta in esito all'attività di accertamento dell'Erario volta ad acclarare il diverso ed eventualmente maggiore valore della base impositiva dell'atto negoziale, non si vede come il notaio rogante potrebbe essere interessato da siffatta attività impositiva, che, diversamente opinando, ne vedrebbe coinvolta la responsabilità senza che tuttavia avesse in merito alcuna possibilità di svolgere azioni ispettive preventive.

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