Impossibilità sopravvenuta parziale e contratto preliminare di vendita: il promissario acquirente può esperire l'azione ex art. 2932 cod.civ., domandando contestualmente e cumulativamente, la riduzione del prezzo. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4939 del 27 febbraio 2017)

La parte non inadempiente del contratto preliminare di compravendita che abbia proposto la domanda ex art. 2932 c.c., in caso di sopravvenuta ineseguibilità di parte della prestazione promessa, può limitare la sua pretesa alla porzione residua del bene, purché questo non debba considerarsi, a motivo della sua riduzione, diverso da quello pattuito in contratto ed abbia conservato perciò la sua struttura e la sua funzione, con corrispondente diritto alla riduzione del prezzo ex art. 1464 c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie il contratto preliminare di vendita immobiliare deduceva, quale oggetto, un appartamento unitamente ad un giardino di pertinenza. Divenuto giuridicamente impraticabile la trasferibilità del diritto di proprietà afferente al giardino, la parte attrice limitava la propria domanda al trasferimento del solo appartamento, previa riduzione del prezzo originariamente pattuito. La S.C. statuisce nel senso della possibilità di accogliere la detta domanda, sulla scorta del modo di disporre dell'art. 1464 cod.civ., altrimenti reso illogicamente inoperante, unitamente all'art. 1458 cod.civ., in dipendenza di una ingiustificabile distinzione tra impossibilità sopravvenuta parziale antecedente al promovimento della causa ovvero prodottasi in corso di causa.

Aggiungi un commento