Impossibilità di usufruire della disciplina del c.d. "prezzo/valore" ed esecuzione immobiliare: illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 497, della l. n. 266/2005. (Corte Cost., sent. n. 6 del 15 gennaio 2014)

L’illegittimità della norma si concreta nella mancata previsione – a favore delle persone fisiche che acquistano a seguito di procedura espropriativa o di pubblico incanto – del diritto potestativo, al contrario riconosciuto all’acquirente in libero mercato, di far riferimento, ai fini della determinazione dell’imponibile di fabbricati ad uso abitativo in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali, al valore ”tabellare” dell’immobile. Infatti, detta ipotesi è disciplinata in via generale dall’art. 44 dello stesso d.P.R. n. 131 del 1986, disposizione, quest’ultima, non richiamata – diversamente dal precedente art. 43 del d.P.R. n. 131 del 1986 – dalla norma che si assume costituzionalmente illegittima in parte qua.

Commento

(di Daniele Minussi)
Finalmente il Giudice delle leggi viene a sanare una discrasia del tutto ingiustificabile: d'ora in avanti anche per le aggiudicazioni di beni immobili all'esito di procedure esecutive sarà possibile applicare la regola del prezzo/valore, in base alla quale la tassazione viene ad utilizzare, quale base imponibile, non già il prezzo del bene, bensì il suo valore catastale.

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