Imposizione per testamento dell'obbligo di conservazione e fedecommesso de residuo. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22168 del 20 ottobre 2014)

In tema di successioni testamentarie, è estranea al fedecommesso de residuo l'imposizione dell'obbligo di conservazione dei beni, rimanendo la sostituzione comunque nulla, ai sensi dell'art. 692, comma V, c.c. in quanto sussiste l'elemento della duplice vocazione in ordine successivo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso in esame il testamento prevedeva una clausola in forza della quale la testatrice legava al nipote la nuda proprietà di alcuni cespiti da conseguire una volta venuta meno l'erede universale , altresì disponendo la decadenza del legato per l'ipotesi in cui il beneficiario avesse ad alienare i beni a terzi estranei rispetto al novero degli altri legatari.
La disposizione, interpretata come istituente un ordine successivo tale da inficiarla in relazione alla causa di nullità di cui all'art.692 cod.civ., avrebbe potuto anche essere interpretata come attributiva del diritto di usufrutto in favore della prima chiamata e della nuda proprietà in favore del legatario.

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