Implicito esercizio del diritto potestativo di cui all'art.550 cod.civ. (cautela sociniana) ed antecedente contegno concludente inteso a dare volontaria attuazione alle disposizioni testamentarie lesive. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3894 del 12 marzo 2012)

In tema di c.d. cautela sociniana, la proposizione, da parte del legittimario al quale il de cuius abbia assegnato l'usufrutto sulla disponibile o su parte di essa, della domanda di divisione con attribuzione ad esso legittimario della quota di legittima in piena proprietà, può costituire esercizio della scelta di cui all'art. 550, comma I, c.c., purché anteriormente alla proposizione di tale domanda l'attore non abbia espresso, anche con un comportamento concludente, la volontà di dare esecuzione alla disposizione testamentaria lesiva della legittima in piena proprietà.

Commento

(di Daniele Minussi)
Interessante pronunzia il cui perno consiste nella valutazione di condotte concludenti e manifestazioni di intento implicite.
Va detto, in primis, che la rinunzia a far valere l'azione di riduzione da parte del legittimario leso può essere espressa anche informalmente (a differenza di quanto è a dirsi per la rinunzia all'eredità). Ciò premesso, anche l'esercizio del diritto potestativo connesso alla c.d. "cautela sociniana" (di cui all'art.550 cod.civ., in forza della quale il legittimario al quale sia stato attribuito l'usufrutto vitalizio anche sulla disponibile ben può rinunziare al lascito e domandare la propria porzione di legittima in piena proprietà) ben potrebbe desumersi implicitamente (es. per il tramite della proposizione dell'azione di divisione mirante a conseguire tale quota). Tale risultato sarebbe tuttavia inattingibile quando, per effetto del predetto comportamento concludente, il legittimario leso avesse dato volontaria attuazione alle disposizioni lesive.
Insomma: un contegno concludente ne pone fuori gioco un altro.

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