Impignorabilità dei beni sottoposti al vincolo del fondo patrimoniale per crediti tributari. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 3600 del 24 febbraio 2016)

Deve ritenersi nullo il pignoramento effettuato per crediti tributari sull’immobile costituito nel fondo patrimoniale dovendosi osservare che l’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, compresa quella ex art. 77 del D.P.R. n. 602/73, dovendosi osservare che la fonte dell’obbligazione, costituita dall’attività lavorativa del contribuente, e l’elevato importo del debito tributario consentano di ritenere provata la estraneità dei debiti ai bisogni familiari e la consapevolezza del creditore.
In ordine al fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per cui può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione, contrattuale od extracontrattuale, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa ed i bisogni della famiglia. Ne deriva che anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale potrebbe ritenersi contratto per soddisfare tale finalità.
Si rileva, altresì, che l'onere della prova dei presupposti di applicabilità del citato art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Se il credito per il quale Equitalia procede è relativo a rapporti estranei al mantenimento della famiglia deve reputarsi vietata l'iscrizione di ipoteca giudiziale. A tal fine, per stabilire cioè se i beni sottoposti al vincolo possano essere pignorati, conta unicamente stabilire se il debito venne o meno contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Possono al riguardo valere anche semplici presunzioni quali l'origine del debito e la notevole entità dello stesso.

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