Impiego del denaro appartenente al minore in difformità rispetto alle prescrizioni dettate dal Giudice Tutelare (nella specie: per acquistare un bene in capo al genitore). Azione di annullamento del contratto. (Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 12117 del 29 maggio 2014)
L’art. 322 c.c. concede al figlio l’azione di annullamento di tutti gli atti compiuti dal genitore esercente la potestà senza rispettare le norme dettate a tutela del minore. Fra tali norme rientra quella per cui il denaro del minore deve essere investito previa autorizzazione del giudice tutelare e secondo le modalità prescritte in tale autorizzazione. Qualora il genitore non si attenga a tali disposizioni e utilizzi il denaro nell’interesse proprio, anziché nell’interesse del figlio, l’atto va incluso fra quelli suscettibili di annullamento, di cui all’art. 322 c.c. Legittimato a proporre l’azione di annullamento è anche il figlio, una volta raggiunta la maggiore età. In tal caso il termine di prescrizione comincia a decorrere dalla data del raggiungimento della maggiore età
Nei casi di annullamento del contratto per errore, la legge attribuisce alla parte convenuta la possibilità di evitare l'annullamento, offrendo di eseguire il contratto secondo le modalità ed i contenuti del contratto che la parte in errore avrebbe voluto concludere, sempre che formuli la sua offerta prima che l'altra parte abbia subito alcun pregiudizio. La norma è da ritenere analogicamente applicabile al caso di annullamento per incapacità legale, ed anche al caso in cui sia la stessa parte (già) incapace a farne richiesta, ritenendo la soluzione conforme ai propri interessi, e non ne derivi alcun pregiudizio per la controparte.