Immobile non regolarizzato nel termine previsto dal contratto preliminare? La caparra confirmatoria deve essere restituita raddoppiata. (Tribunale di Milano, Sez. IV, sent. n. 4745 del 16 aprile 2015)

Deve ritenersi legittimo il recesso ex art. 1385 c.c. esercitato dal promissario acquirente dal contratto preliminare di compravendita immobiliare dovendosi ritenere grave l’inadempimento del promittente venditore il quale ha omesso di regolarizzare l’immobile oggetto del contratto compiendo a tal fine le formalità burocratiche e amministrative necessarie entro la data prevista per il rogito.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie sussistevano difformità urbanistiche del bene immobile tali da rendere necessaria la presentazione di una apposita pratica di condono, accompagnata dal versamento di somme a titolo di oneri concessori e seguita da una nuova richiesta di abitabilità. La conformità edilizia veniva riscontrata soltanto successivamente alla data prevista per il rogito ed alla comunicazione del promissario acquirente intesa a far valere il meccanismo di recesso connesso alla dazione della caparra confirmatoria il cui ammontare, raddoppiato, non può che essere oggetto della pronunzia condannatoria a carico del promittente alienante che si commenta.

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