Illecito disciplinare per il notaio che omette di fare apporre la doppia sottoscrizione delle parti sull’originale e sulla traduzione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 9177 del 16 aprile 2013)
Commette un illecito disciplinare – sanzionabile con l’ammenda ex art. 137 della legge notarile, ma non con la sospensione ex art. 138 – il notaio che, rogando un atto in italiano, tradotto in lingua straniera ai sensi dell’art. 55 della legge notarile, non assicuri la sottoscrizione tanto dell’originale, quanto della traduzione, essendo insufficiente un’unica sottoscrizione, ancorché posta in calce alle due parti tra loro susseguenti.