Illecito disciplinare per il notaio che omette di fare apporre la doppia sottoscrizione delle parti sull’originale e sulla traduzione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 9177 del 16 aprile 2013)

Commette un illecito disciplinare – sanzionabile con l’ammenda ex art. 137 della legge notarile, ma non con la sospensione ex art. 138 – il notaio che, rogando un atto in italiano, tradotto in lingua straniera ai sensi dell’art. 55 della legge notarile, non assicuri la sottoscrizione tanto dell’originale, quanto della traduzione, essendo insufficiente un’unica sottoscrizione, ancorché posta in calce alle due parti tra loro susseguenti.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'art.55 della legge notarile prevede che, nell'ipotesi di atto redatto in lingua italiana e munito di traduzione, lo stesso debba essere sottoscritto due volte. E' possibile tecnicamente che la traduzione venga posta o di seguito rispetto all'originale in lingua italiana ovvero che il foglio venga diviso verticalmente in due parti e che la traduzione venga eseguita sulla parte destra di ogni pagina. In ogni caso la legge prescrive che le parti appongano la propria sottoscrizione in calce sia all'originale in lingua italiana, sia alla traduzione. Ciò premesso, la sanzione per la mancata apposizione della doppia sottoscrizione è stata individuata nell'ammenda di cui all'art.137 l.n. e non nella sospensione di cui all'art.138 l.n..

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