Il testamento susseguente destituisce di efficacia quello antecedente soltanto quando le disposizioni siano incompatibili con quelle portate dal precedente. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4617 del 22 marzo 2012)

Nell'ipotesi di più testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale
principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto la revoca del testamento può essere esplicita o espressa ("Revoco ogni mia precedente disposizione di ultima volontà", come normalmente avviene proprio per evitare questioni interpretative specialmente spinose) oppure implicita o tacita. Proprio a quest'ultima si riferisce la pronunzia qui in esame, la quale descrive compiutamente l'operazione ermeneutica che deve essere compiuta a fronte di una pluralità di volontà testamentarie le quali si succedano nel tempo.

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