Il terzo acquirente che ha acquistato il bene in violazione del diritto di prelazione urbana non può legittimamente vantare il diritto a ricevere il pagamento dei canoni di locazione maturati prima dell'esercizio del riscatto. (Cass. Civ., Sez. III, n. 25230 del 29 novembre 2011)
Con riferimento alla prelazione urbana, l’esercizio del diritto di riscatto previsto dall’art. 39 della l. n. 392/78 a favore del conduttore di immobile urbano adibito ad uso diverso dall’abitazione pretermesso nel caso di vendita del bene locato ha, come effetto, non la risoluzione del contratto traslativo a vantaggio del terzo e la contestuale formazione di un titolo di acquisto ex nunc a favore del retraente, né un nuovo trasferimento del diritto sul bene dal terzo acquirente al titolare del diritto di riscatto, ma la sostituzione con effetto ex tunc di detto titolare al terzo nella stessa posizione che questi aveva nel negozio concluso, sulla base della propria dichiarazione unilaterale recettizia, sicché la pronuncia, che decida positivamente sul valido esercizio di detto diritto potestativo del conduttore, è di mero accertamento del già avvenuto trasferimento.