Il termine dei diciotto mesi ai fini della fruizione del beneficio prima casa vale anche se l’immobile è in corso di costruzione. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 7067 del 26 marzo 2014)

La realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza, elemento costitutivo per conseguire il beneficio prima casa e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della
registrazione dell'atto, costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, obbligo che va rispettato, pure, da parte dell'acquirente di un immobile in corso di costruzione, non essendo ravvisabili, in assenza di specifiche disposizioni normative, plausibili ragioni per differenziare, ai fini della fruizione dell'agevolazione in esame, il regime fiscale di siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato, tenuto conto del congruo margine di tempo concesso dal legislatore ai fini dell'attuazione della destinazione dichiarata in seno all'atto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Anche se l'edificazione è in corso vale per l'acquirente che abbia invocato le agevolazioni "prima casa" nell'occasione della stipula dell'atto di acquisto il termine di diciotto mesi per trasferire la residenza. Non sarebbe dunque invocabile, nell'ipotesi in cui la costruzione non fosse terminata, la forza maggiore al fine di dilatare il termine previsto dalla legge.

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