Il tasso di interesse è usurario anche se il superamento della soglia di legge è dovuta alla maggiorazione dovuta agli interessi di mora. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 350 del 9 gennaio 2013)

Ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, comma II, c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori, dovendosi ritenere che il riferimento, contenuto nell’art.1, comma I, del d.l. n. 394/2000, agli interessi “a qualunque titolo convenuti” rende plausibile senza necessità di specifica motivazione l’assunto secondo cui il tasso soglia riguarda anche gli interessi moratori.

Commento

(di Daniele Minussi)
Importante precisazione della S.C., la quale chiarisce l'irrilevanza del titolo rispetto al quale gli interessi risultano dovuti ai fini della valutazione della natura eventualmente usuraria degli stessi. Va rammentato come, in materia, i criteri in base ai quali decidere in merito sono ritraibili dalla legge n.108 del 1996.

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